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La condotta professionale dell'avvocato nei confronti del cliente è disciplinata dagli articoli 35-47 del Codice deontologico Forense. Esistono anche le dodici regole morali dell'avvocato, elaborate da S. Alfonso de Liguori nei primi anni del 1700, a cui si ispirano i legali del Network Avvocati di Fiducia.
Titolo III - Rapporti con la parte assistita
ART. 35. - Rapporto di
fiducia * * * ART. 35. - Rapporto di fiducia. Il
rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. ART. 36. - Autonomia del rapporto.
L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita
nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza
della legge e dei principi deontologici. L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. II - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali. ART. 38. - Inadempimento al mandato.
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o
negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non
scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte
assistita.
L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze
proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del
codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore. L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta. I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi. ART. 41. - Gestione di denaro altrui.
L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione
del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati
affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo
di renderne sollecitamente conto.
L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla
parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico. 1 - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta. III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa. ART. 45. - Accordi sulla definizione del compenso. E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile. ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.
L’avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita
per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa
rinuncia al mandato.
L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
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2008 |